Pubblicato il 20 Settembre 2022
La possibile penale rilevanza della cessione di beni nel corso di un processo penale
In caso di sentenza di condanna, il Giudice può ordinare al condannato il pagamento di una somma di denaro (c.d. provvisionale) da versare in favore della vittima del reato che si è costituita parte civile nel procedimento. Cosa succede se, nel corso del processo, l’imputato vende tutti i propri beni personali per evitare in caso di sentenza di condanna di risarcire il danno alla persona offesa?
Alienare propri beni per sottrarsi all’adempimento di obblighi risarcitori nascenti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria o dei quali è in corso l’accertamento integra il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.).
Tuttavia, affinché si configuri tale reato è necessario che la vendita del bene avvenga in modo fraudolento o simulato. In poche parole: occorre che la condotta di alienazione – formalmente lecita – venga posta in essere al fine di far apparire una realtà non corrispondente al vero, facendo, quindi, sembrare quella persona non proprietaria di alcun bene, in modo tale da non avere beni aggredibili da parte del creditore (ovverosia della persona offesa dal reato che avrebbe diritto al risarcimento del danno subito).
Perché tale condotta possa essere penalmente punita, occorrerà che la persona offesa, anche per il tramite di un proprio legale, ingiunga al debitore di pagare.
Laddove a seguito di questa richiesta la situazione creditoria persista, allora potrà essere presentata formale denuncia – querela all’autorità giudiziaria, che, una volta accertata la condotta incriminata, potrà condannare il debitore al pagamento dell’ulteriore danno patito dal creditore in ragione del mancato versamento della somma di cui aveva diritto.
Ma non solo. Il Giudice potrà ritenere penalmente responsabili per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice anche coloro ai quali sono stati venduti i beni e ciò in quanto anch’essi possono concorrere, se consapevoli, a dissimulare la situazione di apparente inconsistenza patrimoniale del debitore.